IRC E CREDITO SCOLASTICO



Scheda 2010


La decisone del Consiglio di Stato n. 2749 del 7-5-2010 ha annullato la sentenza del Tar del Lazio n. 7076/09, che aveva dichiarato illegittima la partecipazione degli Idr alla determinazione del credito scolastico in vista degli esami di stato conclusivi della scuola secondaria superiore. Con ciò è stata fatta chiarezza su una situazione che aveva creato incertezza nelle scuole, anche se il Tar del Lazio era intervenuto su ordinanze ministeriali relative ad anni scolastici già conclusi e quindi non poteva incidere sugli anni scolastici successivi o in corso.

La situazione per gli scrutini del giugno 2010 non era quindi sottoposta a vizi o limitazioni di alcun genere e l’ultima decisione del Consiglio di Stato conferma solo la correttezza delle istruzioni finora fornite dal Ministero, nelle quali da oltre dieci anni è previsto che l’Idr concorra alla determinazione del credito scolastico intervenendo sul punto aggiuntivo da assegnare nella banda di oscillazione. In altre parole, l’Irc costituisce un criterio aggiuntivo rispetto ai quattro già previsti dal regolamento d’esame (frequenza, partecipazione al dialogo educativo, attività integrative, credito formativo) per l’attribuzione del punto aggiuntivo. Tocca ai collegi dei docenti, in attuazione di quanto disposto dal DPR 275/99, art. 4, c. 4, fissare criteri e modalità della valutazione anche in relazione a questo particolare aspetto, decidendo se adottare criteri quantitativi nel calcolo della banda di oscillazione o criteri qualitativi che tengano comunque conto di tutti i fattori, compreso l’Irc.

D’altra parte, il Miur aveva emanato, già prima della decisione del Consiglio di Stato, l’OM 44/10, che regolamenta le operazioni relative agli esami di stato per l’a.s. 2009-10, confermando le procedure in atto da sempre. L’unica novità rispetto al passato è che, con l’entrata in vigore del DPR 122/09, che per la prima volta viene applicato, sarà riconosciuto il contributo offerto dall’Irc ma non quello offerto dalle attività alternative, in quanto il relativo docente si limita a partecipare allo scrutinio con un parere preliminare e non a pieno titolo come era avvenuto finora. Questa circostanza sarà verosimilmente motivo di malumore e di possibili ricorsi, ma non incide sul quadro normativo formalmente in vigore per l’Irc.

Pertanto, gli Idr dovranno valutare regolarmente i propri studenti in vista dello scrutinio finale, utilizzando come sempre giudizi verbali e non voti numerici. Sarà solo opportuno decidere a partire da quale livello di valutazione possa scattare il computo del giudizio ai fini del credito (non essendo possibile contribuire al credito per il solo fatto di frequentare le lezioni di Irc).


Sergio Cicatelli

Nessun commento: